Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza con del Tribunale di Palermo in data 13 febbraio 2025 ha applicato pena ex art. 444 c pen. per i reati di cui all’art. 73 co.le 4, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’errata qu giuridica per avere erroneamente disconosciuto l’ipotesi tenute di cui al comma quin 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pr l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in dir risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame l’ipotesi del quinto comma invocata non può ritenersi igno errore evidente, tenuto conto della descrizione dei fatti, qualq . emergono dall’imputazione, relativa a plurimi fatti di reato, reputati nel loro complesso di minore gravità r oggetto di giudicato, essendo la richiesta di pena patteggiata relativa alla appli continuazione con precedente giudicato;
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non p dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consi1ir estensore
Il Presilente