Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato nei confronti di NOME COGNOME – ai sensi degli artt. 444 e cod.proc.pen. – la pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, co benefici della sospensione condizionale e della non menzione, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante la commissione del reato previsto dagli artt. 62 e 625, n.7, cod.pen..
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art.12 cod.proc.pen.; ha rappresentato che il giudice avrebbe omesso il necessario riscontro in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per giungere a proscioglimento dell’imputato, con conseguente manifesta carenza della motivazione.
Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza a causa della intervenuta condanna alle spese dell’imputato nei confronti della costituita pa civile; ha dedotto che – in tema di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite n confronti della parte privata – sarebbe stata necessaria un effettivo e r contraddittorio, non essendo sufficiente la mera presentazione di conclusion scritte e della nota spese senza la reale partecipazione ad alcuna atti processuale e tanto anche in relazione alla corretta valutazione del principio de soccombenza consacrato nell’art.541 cod.proc.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiest conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile, non rientrando il vizio dedotto dall’imputato in quelli astrattamente esaminabili nel corso della presente fase di legittimità.
In ordine al motivo stesso, attinente alla non adeguata deliberazione della sussistenza di elementi idonei a fondare un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., va quindi premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, possono essere denunciati – in relazione al vigente testo dell’art.448, comma 2bis, cod.proc.pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n.103) – solo i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell’intervento riformatore operato con la I. n.103 del 2017 è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
Al proposito deve essere precisato che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo, secondo il quale il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una RAGIONE_SOCIALE cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; ne deriva quindi l’affermazione in base alla quale, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448 citati, è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare il proscioglimento ma che l’eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.
E’ difatti evidente che l’intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un’analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull’affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall’imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all’implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (in termini, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
.73. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Sulla questione oggetto della censura, va premesso che è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità
della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, un volta che il giudice si sia pronunciato sulla relativa richiesta e tanto trattand questione sottratta all’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, rispetto alla quale non operan limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286).
Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso non contiene alcuna censur in ordine alla legittimità o regolarità della costituzione di parte civile ovver legalità della somma liquidata, bensì deduce la non sussistenza del diritto a liquidazione in base alla sola presentazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni e della nota spese senza alcuna effettiva partecipazione alla dialettica processuale.
Si tratta, peraltro, di deduzione che omette di confrontarsi con il te dell’art.444, comma 2, ult. periodo, cod. proc. pen., in base al quale – in pres di accordo RAGIONE_SOCIALE parti sulla determinazione della pena – il giudice deve emette sentenza di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese nei confronti della costituita part civile; considerazione in base alla quale deve quindi ritenersi conforme a legge statuizione sul punto del giudice a quo, in presenza del deposito di conclusioni e nota spese.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugn 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sen versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorren va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
L’imputato va altresì condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado di legittimità, liquidate com dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla costituita parte civile NOME COGNOME in questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro tremil oltre accessori come per legge.
Così deciso il 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME