Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Appello in Cassazione?
L’ordinanza n. 18754 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso patteggiamento non possa essere utilizzato per contestare l’adeguatezza della pena concordata tra le parti, a meno che questa non sia palesemente illegale. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), emessa dal Tribunale di Savona per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
L’imputato lamentava la violazione dell’art. 133 del codice penale, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato adeguatamente la gravità del reato ai fini della determinazione della pena. In sostanza, il ricorrente riteneva la pena concordata e applicata eccessiva rispetto alla reale entità del fatto commesso.
La Decisione della Corte e il ricorso patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato la specifica disciplina che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, contenuta nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta dalla c.d. Riforma Orlando (L. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso in Cassazione. Tali motivi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente, focalizzate esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e sulla sua presunta sproporzione, non rientravano in nessuna delle categorie ammesse.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra “illegalità” della pena e “incongruità” della stessa. La Cassazione, richiamando una sua precedente e consolidata giurisprudenza (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019), ha specificato che una pena è “illegale” solo quando non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato oppure quando, per specie o quantità, eccede i limiti massimi stabiliti dalla legge.
Al contrario, le censure che attengono alla commisurazione della pena, ossia alla valutazione discrezionale che il giudice compie basandosi sui parametri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), non configurano un’ipotesi di illegalità. Lo stesso vale per le questioni relative al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti.
Poiché il ricorso si concentrava proprio su questi aspetti, che rientrano nella valutazione concordata tra le parti e recepita dal giudice, esso è stato giudicato al di fuori del perimetro di ammissibilità fissato dalla legge. Accedendo al patteggiamento, l’imputato accetta la pena proposta e rinuncia a contestarne l’entità, purché essa rimanga entro i confini della legalità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La ratio della norma è quella di garantire stabilità e rapidità a questo rito alternativo, evitando che diventi una via per rimettere in discussione nel merito l’accordo raggiunto tra accusa e difesa.
Per gli operatori del diritto e per gli imputati, la lezione è chiara: la decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che, una volta omologato l’accordo, gli spazi per contestare la pena applicata sono estremamente ridotti e circoscritti a vizi specifici e gravi, come l’illegalità formale della sanzione. La semplice percezione di una pena troppo severa, seppur legittima, non costituisce un valido motivo per un ricorso patteggiamento in Cassazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la quantità della pena?
No, secondo la Corte di Cassazione non è possibile. L’appello contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi specifici, tra cui non rientra la valutazione della congruità della pena concordata, purché essa sia nei limiti legali.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa si intende per “illegalità della pena” ai fini dell’impugnazione di un patteggiamento?
Per “illegalità della pena” si intende una sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico o che eccede, per specie e quantità, i limiti massimi stabiliti dalla legge. Non riguarda la valutazione discrezionale del giudice sulla gravità del reato ai sensi dell’art. 133 c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 c.5, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all’art. 133, cod. pen. in riferimento alla mancata adeguata valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione della pena;
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il trattamento sanzionatorio concordato, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità;
Rilevato, in particolare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dall violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024
Il Presidente
Il consigl re estensore