Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
u ita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME, avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Deve altresì rilevarsi che l’art. 25, co. 1, Ilett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. (Riforma Cartabia) ha introdotto modifiche all’art. 444 cod.proc.pen. e, per quanto qui di rilievo, ha modificato la latitudine dell’accordo tra le parti che può esser sottoposto al giudice, essendo previsto, per effetto dell’introduzione del secondo periodo dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., che «l’imputato e il Pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto d& comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato». Parallelamente, per quanto invece concerne il comma secondo, si è proceduto all’estensione del controllo giudiziale di cui all’art. 444 comma 2, cod. proc. pen. che ha ad oggetto anche le determinazioni RAGIONE_SOCIALE parti in merito alla confisca e la congruità RAGIONE_SOCIALE pene indicate. Ciò comporta che la verifica del giudice sia estesa anche ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie. Al comma 2 dell’art. 444 cod.proc.pen. si prevede che se “vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritien corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione RAGIONE_SOCIALE circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta RAGIONE_SOCIALE parti”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso in esame il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro di € 1685,00 profitto del reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserita nell’accordo RAGIONE_SOCIALE parti.
Come affermato da Sezioni Unite Savin, il rirnodellamento dell’art. 444 cod. proc. pen. comporta, poi, per coerenza interna del sistema, che, se le misure di sicurezza sono inserite nell’accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari RAGIONE_SOCIALE pattuizioni “necessarie” (sulla pena), ove ratifica dal giudice, salva la loro illegalità, che – denunciabile in sede di legittimità ex art.44
comma 2-bis, cod. proc. pen. – compromette, se denunciata e ritenuta, la permanente validità della base negoziale sulla quale è maturato l’accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito (SU cit.). Dunque, se la misura di sicurezza è parte dell’accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è limitato ai casi di cui all’art comma 2 bis cod.proc.pen. e tenuto conto che nel caso in esame non vi sono profili di illegalità della misura di sicurezza della confisca, il ricorso è inammissibile.
Non essendovi profili di illegalità della misura di sicurezza della confisca, peraltro motivata adeguatamente, il ricorso che non prospetta alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza ,) è inammissibile.
ilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigl GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente