Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso in Cassazione?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che mira a definire rapidamente il processo penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono molto limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione dopo il Patteggiamento
Il caso esaminato riguarda un giovane imputato che aveva patteggiato una pena dinanzi al Tribunale di Bari per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. Nonostante l’accordo raggiunto con il Pubblico Ministero, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo della sua impugnazione era specifico: un presunto ‘difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio’, ovvero riteneva che il giudice non avesse spiegato adeguatamente le ragioni alla base della quantificazione della pena concordata.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma precisa e restrittiva: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta dalla riforma del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
I Motivi Tassati per l’Impugnazione
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: Problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato (ad esempio, se la volontà di patteggiare non è stata libera e consapevole).
2. Difetto di correlazione: Mancanza di corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento formulata e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica: Errore del giudice nel qualificare il fatto come un determinato reato anziché un altro.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o in misura illegale.
Come si può notare, il ‘difetto di motivazione’ sulla pena non è contemplato in questo elenco. La scelta del legislatore è stata quella di dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, limitando le impugnazioni a vizi gravi e specifici, escludendo questioni legate all’apprezzamento discrezionale del giudice, che è peraltro vincolato dall’accordo delle parti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che il ricorrente non aveva sollevato alcuna delle questioni ammesse dalla legge. La sua lamentela, incentrata sulla mancanza di motivazione, esulava completamente dal perimetro del ricorso patteggiamento. La norma mira a prevenire ricorsi dilatori o pretestuosi, consolidando l’efficienza del rito speciale. Accettare motivi di ricorso diversi da quelli espressamente previsti significherebbe vanificare la ratio della norma e la natura stessa del patteggiamento, che si basa su un accordo tra le parti validato dal giudice.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare scrupolosamente se i motivi rientrano nella ristretta cerchia consentita dalla legge. In caso contrario, il rischio è quello di subire una condanna economica, oltre alla conferma della sentenza impugnata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e tassativamente elencati.
Un difetto di motivazione sulla misura della pena è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No, come chiarito in questa ordinanza, il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio non rientra tra le ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 28/08/2003
avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Passaquindici Gaetano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art.73, co d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sens dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dife correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ille della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione dell pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volon dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifica giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente