Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36631 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltagirone ha applicato a NOME COGNOME la pena di euro 120 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. commesso il 31/12/2023.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di valutare la possibile sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., nonostante la sua applicazione fosse stata esplicitamente richiesta, proponendo solo in via subordinata l’istanza di applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen..
Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». E’ di tutta evidenza che l’imputato ha censurato, invece, un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).
Tale indirizzo giurisprudenziale è costante, e non è stato contrastato dalla sentenza Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 citata dal ricorrente, che ha ribadito la rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità di
cui all’art. 131-bis cod. pen., precisando che le pronunce di diverso avviso erano state emesse nell’ambito di sentenze di patteggiamento, in ordine alle quali ha richiamato la diversa disciplina, limitativa delle impugnazioni (così Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265, secondo cui «E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’istituto introdotto dall’art. 131-bis cod. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito)»);
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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