Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13346 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palmi il 04/01/1940
avverso la sentenza del 18/12/2024 del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME visto l ‘ art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi A, D e G di imputazione, con applicazione delle relative pene accessorie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo D, travisamento della prova, in quanto, nella prospettazione difensiva, difetterebbe il presupposto del reato contestato al capo
D e, in particolare, l’occupazione abusiva da parte dell’imputato dell’area ex carbonile lato Levante nord e sud. Tale area, infatti, era nella disponibilità di Enel produzione RAGIONE_SOCIALE e, dunque, di RAGIONE_SOCIALE, e non dell’Autorità di sistema portuale.
2.2. Violazione di legge per erronea qualificazione dei fatti contestati ai capi A e D come corruzione in luogo di concussione, in pregiudizio del ricorrente, sulla base di una serie di specifici elementi di fatto analiticamente elencati nel ricorso.
2.3. Violazione di legge in relazione al capo A, relativamente alle vicende della trasformazione della spiaggia di ‘ Punta INDIRIZZO ‘ da libera a privata e della definizione di un’ulteriore pratica edilizia pendente in Regione, relativa al complesso immobiliare di ‘ Punta INDIRIZZO ‘ . Nella prospettazione difensiva i fatti sono stati erroneamente ritenuti integrare il delitto di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 -01).
Nel caso di specie il ricorrente, pur contestando formalmente la qualificazione giuridica dei fatti, chiede una nuova, e non consentita, valutazione delle risultanze probatorie, di cui propone una diversa, e a lui più favorevole, lettura.
L ‘ inammissibilità va dichiarata ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., che stabilisce che la Corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l’inammissibilità proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento avente a oggetto motivi non deducibili.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2025.