Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa in seguito a tale accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando basato su censure generiche e non consentite. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino. La sentenza in questione era il risultato di un accordo di patteggiamento tra l’imputato e la Procura. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di motivi di censura.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale: l’accordo tra accusa e difesa, che sta alla base del patteggiamento, modifica radicalmente l’onere probatorio e i requisiti motivazionali della sentenza che ne consegue. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha articolato le sue motivazioni su alcuni punti cardine. In primo luogo, ha sottolineato la genericità dei motivi di ricorso, ritenendoli censure non consentite in questa sede. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova.
Di conseguenza, la sentenza che recepisce tale accordo è considerata sufficientemente motivata se contiene:
1. Una descrizione sintetica del fatto, anche desumibile dal capo di imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del reato.
3. Un richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale, per escludere la presenza di cause di proscioglimento immediato.
4. Una verifica sulla congruità della pena patteggiata, in linea con i principi dell’art. 27 della Costituzione.
Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata si è attenuta scrupolosamente a questi criteri. Il giudice di merito ha correttamente verificato la volontarietà dell’accordo e la congruità della pena, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità per i motivi proposti. Pertanto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chi sceglie la via del patteggiamento. La scelta di accordarsi sulla pena comporta una rinuncia implicita a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica accettate nell’accordo. Il perimetro per un eventuale ricorso è estremamente limitato e non può vertere su aspetti che sono stati oggetto dell’accordo stesso. La decisione serve da monito: il patteggiamento è un atto processuale ponderato le cui conseguenze, inclusa la limitata possibilità di impugnazione, devono essere ben comprese prima di intraprendere questa strada.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici previsti dalla legge, come errori nella qualificazione giuridica del fatto o vizi del consenso. Non è possibile contestare il merito della colpevolezza o la congruità della pena, poiché questi aspetti sono coperti dall’accordo tra le parti.
Quali sono i requisiti minimi di motivazione per una sentenza di patteggiamento?
La sentenza deve contenere una succinta descrizione del fatto, la conferma della corretta qualificazione giuridica, l’esclusione di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e la verifica della congruità della pena concordata ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 344 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2024.