Ricorso Patteggiamento Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Quando si sceglie la via del patteggiamento, è fondamentale essere consapevoli dei limiti stretti per un’eventuale impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso patteggiamento inammissibile è la conseguenza diretta se i motivi addotti non rientrano nel novero di quelli specificamente previsti dalla legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la portata delle norme procedurali in materia.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (il cosiddetto patteggiamento), emessa dal Tribunale di Roma. La condanna riguardava un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando dubbi sulla propria volontà al momento dell’accordo e lamentando l’eccessività della pena concordata.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso applicando le disposizioni introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato significativamente le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In particolare, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una tale sentenza.
La Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente – relative alla sua volontà e alla presunta sproporzione della pena – non rientravano in alcuna delle categorie ammesse dalla norma. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato senza possibilità di appello come manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una rigorosa interpretazione della legge. I giudici hanno sottolineato come la riforma del 2017 abbia voluto limitare le impugnazioni pretestuose o dilatorie, definendo un perimetro preciso per i motivi di ricorso. La scelta del patteggiamento è un atto processuale che implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di un beneficio sanzionatorio. Permettere un’impugnazione per motivi generici come ‘la pena è troppo alta’ svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità ‘senza formalità’ quando le ragioni sono evidenti. Infine, come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, è stato applicato l’articolo 616 c.p.p. Questo articolo prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000 euro.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la decisione di patteggiare deve essere ponderata e consapevole. Una volta omologato l’accordo dal giudice, le vie di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici (come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena). Non è possibile rimettere in discussione l’accordo basandosi su un ripensamento riguardo la convenienza della pena. Un ricorso patteggiamento inammissibile non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, aggravando la sua posizione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Motivi come la presunta eccessività della pena non sono considerati validi.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso 4.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Sollevare dubbi sulla propria volontà al momento dell’accordo è un motivo valido per il ricorso?
No, secondo quanto emerge dall’ordinanza, i dubbi sulla volontà dell’imputato al momento dell’accordo sulla pena non rientrano tra i motivi deducibili ai sensi della normativa vigente e, pertanto, non costituiscono una base valida per un ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44489 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA
tta155:3ZZUrFN
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME, NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Roma il 13 dicembre 2022);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (dubbi sulla volontà dell’imputato e pena eccessiva) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
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