Ricorso Patteggiamento Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti
Con l’ordinanza n. 16552 del 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sui limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. Quando un ricorso patteggiamento inammissibile viene presentato per motivi non previsti dalla legge, la conseguenza è una secca dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le regole che governano questo istituto.
I fatti del caso
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Giudice per l’Udienza Preliminare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto “patteggiamento”) per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Non soddisfatti della decisione, decidevano di presentare ricorso per Cassazione tramite il loro difensore. Le loro doglianze si concentravano su un presunto vizio di motivazione della sentenza e sull’erronea applicazione della legge penale, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I limiti al ricorso patteggiamento e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso alla luce della normativa specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento, ovvero l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile contestare una sentenza di questo tipo. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancanza di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e quanto deciso nella sentenza.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, come un presunto difetto di motivazione sulla responsabilità o sulla valutazione delle circostanze, è escluso.
Le motivazioni: le ragioni di un ricorso patteggiamento inammissibile
La Corte Suprema ha ritenuto che le censure mosse dai ricorrenti fossero completamente al di fuori del perimetro delineato dalla legge. In primo luogo, la contestazione sul vizio di motivazione in punto di responsabilità è stata definita “palesemente generica e assertiva”, quindi non meritevole di considerazione. In secondo luogo, la lamentela sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata “del tutto vaga”. Peraltro, la Corte ha evidenziato una contraddizione, notando che, di fatto, le attenuanti generiche erano state concesse ad almeno uno dei due ricorrenti.
Di conseguenza, non rientrando in nessuno dei casi consentiti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza riafferma con chiarezza la natura e i limiti del patteggiamento. Si tratta di un rito premiale che, in cambio di uno sconto di pena, comporta una rinuncia a contestare nel merito la decisione del giudice, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla legge. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. Presentare un ricorso basato su motivi generici o non consentiti dalla legge non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone al rischio concreto di una condanna al pagamento di ulteriori somme, aggravando la propria posizione economica. Pertanto, è fondamentale una valutazione attenta e consapevole insieme al proprio difensore prima di intraprendere la via del ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici e tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA
!dato avviso alle parti,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il loro comune difensore di fiduci deducono il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale rispetto alla senten di applicazione della pena concordata emessa il 13 luglio 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia in relazione ai reati di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 56-424 cod. pen.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, c bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, posto che, da un è stato dedotto un vizio di motivazione in punto di responsabilità in termini palesemente gener e assertivi e, dall’altro, ci si è lamentati, in maniera del tutto vaga, del mancato riconosc delle attenuanti generiche, che peraltro, almeno alla COGNOME, risultano addirittura concess
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente