Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BIELLA
[dato avviso alle udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Biella di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, in particolare assumendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e l’illegittimità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Il primo motivo è inammissibile.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza.
Il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01).
Il motivo, invece, si limita ad una rilettura del fatto, inammissibile in sede d legittimità, tenuto conto dei limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In ordine alla contestata confisca, essa è stata disposta a norma dell’art. 85bis d.P.R. n. 309 del 1990, ed al riguardo alcuna specifica questione è stata sollevata, il ricorrente essendosi limitato ad insistere per l’applicazione dell fattispecie minore di cui al comma 5 e della conseguente disciplina ablatoria all’epoca esistente.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile; l’inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.