Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45588 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 febbraio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME e a COGNOME NOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 1, 110 cod. pen.; 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
Le dedotte’ censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente