Ricorso Patteggiamento Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ulteriormente quando un ricorso patteggiamento inammissibile viene rigettato, sottolineando l’importanza di basare l’appello su motivi specifici e non generici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di un imputato per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Nonostante l’accordo sulla pena raggiunto in primo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
L’atto di impugnazione si fondava sulla deduzione di un vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare adeguatamente la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento, limitandosi a ratificare l’accordo tra le parti senza un’effettiva verifica.
La Decisione della Corte e il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La Corte ha stabilito che le censure sollevate dal ricorrente erano del tutto generiche e, soprattutto, non rientravano nel perimetro dei motivi per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso dilatorio e privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
La motivazione della Suprema Corte si concentra sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Si tratta di un elenco chiuso, che non ammette estensioni.
I giudici hanno evidenziato che la doglianza del ricorrente, incentrata su una presunta omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento, si traduceva in una critica generica all’operato del giudice di primo grado. Questo tipo di censura non rientra tra i vizi specifici ammessi dalla norma, che riguardano, ad esempio, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata.
La Corte ha quindi ribadito un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice del patteggiamento, a meno che non si contesti uno dei vizi specificamente previsti dalla legge. Le critiche generiche rendono il ricorso patteggiamento inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze di patteggiamento. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: chi intende impugnare una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. deve formulare motivi di ricorso specifici, precisi e rientranti nell’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis. Qualsiasi tentativo di contestare la sentenza con argomentazioni generiche o relative al merito della valutazione del giudice è destinato all’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche. La pronuncia serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione in questa delicata materia.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano generiche e lamentavano un vizio di motivazione non rientrante tra i casi tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4731 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4731 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
14/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazio parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con cens tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proced ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima e determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025