Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone precisi limiti alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza quando un ricorso patteggiamento inammissibile viene dichiarato tale, delineando i confini invalicabili per la difesa.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro. Un imputato, accusato del grave delitto di rapina, aveva concordato con il Pubblico Ministero una determinata pena. Nonostante l’accordo, il suo difensore ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando alcuni aspetti della decisione del giudice.
I Motivi del Ricorso: Perché la Difesa ha Impugnato la Sentenza?
La difesa ha basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Errata applicazione delle norme sulla pena: Si lamentava una scorretta valutazione delle circostanze attenuanti e un difetto di correlazione tra la richiesta di pena formulata e quella effettivamente applicata dal giudice.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale: Il difensore sosteneva che sussistessero tutti i presupposti di legge per concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sebbene queste censure possano apparire pertinenti in un processo ordinario, nel contesto del patteggiamento la loro ammissibilità è fortemente limitata.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non rientravano nel novero di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso viziato da colpa.
Le Motivazioni: L’Art. 448-bis c.p.p. come Paletto Insormontabile
La motivazione della Corte si fonda interamente sull’interpretazione dell’articolo 448-bis, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Vizi della volontà: Problemi relativi all’espressione del consenso dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* Difetto di correlazione: Mancanza di corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza del giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il giudice ha sbagliato a inquadrare il reato contestato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la pena applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente, relative alla valutazione delle attenuanti e alla mancata concessione della sospensione condizionale, non rientrano in nessuna di queste categorie. Si tratta di valutazioni di merito che, una volta accettato il patteggiamento, si presumono essere state ponderate e accettate dall’imputato stesso. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori del perimetro legale e dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Cassazione serve come un importante monito: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Non è possibile accedere a questo rito per ottenere uno sconto di pena e poi contestare gli aspetti discrezionali della decisione del giudice come se si fosse in un giudizio ordinario. La legge chiude volutamente le porte a un ripensamento tardivo, limitando il controllo della Cassazione ai soli vizi più gravi e oggettivi. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di patteggiare deve essere estremamente attenta e consapevole delle limitate vie di ricorso disponibili in seguito.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge limita strettamente i motivi di ricorso. Non è possibile contestare valutazioni di merito del giudice, come la concessione o meno di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, se queste non rendono la pena illegale.
Quali sono i motivi specifici per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448-bis del codice di procedura penale, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento con motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BACIU VASILE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PESARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 23 febbraio di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina.
1.1 Il difensore lamenta l’errata applicazione degli artt. 62 n.6, 65e 133 cod. pen. ed il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e sentenza ex art. 448 cod. proc. pen.
1.2 Il difensore rileva che sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza”; il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/06/2024
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