Ricorso patteggiamento inammissibile: la Cassazione traccia i confini
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che governano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione sottolinea come un ricorso patteggiamento inammissibile sia l’esito inevitabile quando i motivi addotti non rientrano nel novero, tassativamente previsto dalla legge, di quelli consentiti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), otteneva una sentenza di condanna dal GIP del Tribunale di Messina per concorso in reati relativi agli stupefacenti, previsti dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione di normative non direttamente collegate ai motivi per cui tale impugnazione è specificamente consentita.
I motivi del ricorso patteggiamento inammissibile
Il ricorrente basava la sua impugnazione sulla presunta erronea applicazione della Legge n. 689/1981 e del D.Lgs. n. 150/2022. Tuttavia, la Corte Suprema ha prontamente respinto tali argomentazioni, evidenziando la natura speciale e limitata del ricorso contro le sentenze di patteggiamento. La chiave di volta della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che la riforma del 2017 ha introdotto un filtro molto severo per l’accesso al giudizio di legittimità avverso le sentenze di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Cassazione, limitando le impugnazioni a vizi specifici e di particolare gravità. Di conseguenza, il ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà: problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: quando la sentenza si pronuncia su un fatto diverso o più grave rispetto a quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il giudice ha inquadrato il reato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Nel caso specifico, i motivi sollevati dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. La presunta violazione di altre leggi non atteneva né alla volontà dell’imputato, né alla qualificazione del fatto, né all’illegalità della pena concordata. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza un esame del merito.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
La decisione in esame è un monito importante: la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a far valere in sede di impugnazione una vasta gamma di possibili vizi della sentenza. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, che mira a preservare l’efficienza del rito speciale del patteggiamento, impedendo ricorsi dilatori o basati su motivi non pertinenti ai vizi radicali elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero limitato e specifico di motivi, tassativamente elencati dalla legge.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i soli motivi validi sono quelli relativi a: vizi del consenso dell’imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
(darcrECK/FsTaàl e 1 1- 55Fq
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina per il r di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messin il 14/08/2023).
Ritenuto che il motivo sollevato (erronea applicazione degli artt. 53 e ss. Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 10 ottobre 2022, n. 150) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrat in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento pu essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsidnte