Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4404 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4404 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE 05Y4ZI5 ) nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE di VENEZIA, con sentenza in data 11/06/2025, applicava nei confronti di COGNOME NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., relazione al reato di cui all’ art. 75 DLGS n. 159 del 2011
Ricorre COGNOME NOME ( CUI 05Y4ZI5 ), a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione mancato proscioglimento per detto reato.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, propo avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della nove che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’ar comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricor responsabilità sono inammissibili.
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giuris precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenut sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denu di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnat 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determina causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamen della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025