Ricorso post patteggiamento: quando è inammissibile? I limiti secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è ammissibile un ricorso post patteggiamento, in particolare per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato, a seguito di patteggiamento, per detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico quasi cinque chilogrammi di marijuana e una quantità di cocaina. L’imputato aveva deciso di appellarsi alla Suprema Corte, contestando la sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare.
I Motivi del Ricorso Post Patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali, cercando di scardinare l’impianto della sentenza di primo grado.
La Riqualificazione del Reato di Spaccio
Il primo motivo verteva sulla presunta errata qualificazione giuridica del reato. L’imputato sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto all’ipotesi di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). A suo dire, il giudice di merito avrebbe errato nel non applicare questa fattispecie attenuata, con conseguente violazione di legge e vizio di motivazione.
La Questione della Confisca
Il secondo motivo di ricorso riguardava la confisca. L’imputato lamentava un’ulteriore violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’ordine di confisca del denaro, ritenendo che tale misura non fosse giustificata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile. Le argomentazioni della Suprema Corte sono fondamentali per comprendere i limiti del ricorso post patteggiamento.
Sulla Qualificazione Giuridica del Fatto
In merito al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limita drasticamente la possibilità di ricorrere per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto. Tale ricorso è ammesso solo nei casi in cui la qualificazione adottata dal giudice sia, con ‘indiscussa immediatezza’, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Nel caso specifico, secondo la Cassazione, questa condizione non sussisteva. La contestazione originaria riguardava la detenzione di quasi cinque kg di marijuana, un quantitativo che, ictu oculi, rende difficile sostenere un’ipotesi di lieve entità. Inoltre, il Tribunale aveva correttamente applicato l’aumento di pena per la continuazione con il reato di detenzione di cocaina, inquadrando anche questo fatto nella medesima ipotesi attenuata. Pertanto, non vi era alcuna evidente anomalia nella qualificazione giuridica tale da giustificare l’ammissibilità del ricorso.
Sulla Carenza di Interesse per la Confisca
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la carenza di interesse. La Corte ha osservato che il dispositivo della sentenza impugnata ordinava ‘la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro’. Secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, questa formula doveva intendersi riferita esclusivamente alla sostanza stupefacente sequestrata e non ad eventuali somme di denaro. Di conseguenza, il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale a contestare una misura ablativa che, di fatto, non riguardava il suo patrimonio monetario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma la natura eccezionale dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito alternativo comporta una significativa rinuncia alle facoltà di difesa, inclusa quella di contestare nel merito la decisione del giudice. Il ricorso post patteggiamento sulla qualificazione giuridica è un rimedio esperibile solo di fronte a errori macroscopici e immediatamente percepibili dalla semplice lettura degli atti, non per contestare valutazioni discrezionali del giudice. Allo stesso modo, per poter impugnare un provvedimento, è necessario dimostrare di avere un interesse concreto leso da quella decisione. In assenza di tale interesse, come nel caso della confisca interpretata come limitata alle sole droghe, l’impugnazione non può essere esaminata nel merito.
Quando è possibile impugnare per cassazione la qualificazione del fatto in una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l’impugnazione è possibile solo nei casi in cui la qualificazione giuridica del fatto risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non è ammessa per denunciare semplici errori valutativi.
Perché il motivo di ricorso sulla confisca è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha interpretato la dicitura ‘confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro’ come riferita esclusivamente alla sostanza stupefacente e non al denaro. Pertanto, il ricorrente non aveva un interesse concreto a contestare la misura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI
p
rato
avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, che deduce la violazione di vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c pen., è inammissibile in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta de possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bi pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai c qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica r contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazio denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione ( Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certa ricorre nel caso in esame come risulta ictu ()cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, i cui è, tra l’altro, contestata la detenzione a fine di spaccio di quasi cinque kg. d avendo correttamente il Tribunale operato ex art. 81 cpv. cod. pen. l’aumento di p detenzione della cocaina, inquadrato tale autonomo e distinto fatto nell’ipotesi di c comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. p. 3 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di mot relazione alla confisca del denaro, è inammissibile per carenza di interesse, in qu emerge dal dispositivo, laddove è stata disposta “la confisca e distruzione di tut sequestro”, deve ritenersi che la misura ablativa si riferisca alla sola sostanza stu stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Se del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.