Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Appello è Vietato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La decisione sottolinea come la scelta di questo rito speciale comporti una rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e la congruità della pena. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso patteggiamento inammissibile viene dichiarato tale, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), erano stati condannati in primo grado dal GIP del Tribunale di Teramo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano incentrati su due aspetti cruciali: la contestazione del giudizio di responsabilità e la presunta inadeguatezza della pena concordata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dagli imputati, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dai ricorrenti non rientravano tra quelli che la legge consente di sollevare contro una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti dell’Art. 448 bis c.p.p.
La motivazione della Corte si fonda interamente sull’interpretazione e applicazione dell’articolo 448 bis del codice di procedura penale. Questa norma disciplina in modo specifico il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, limitando drasticamente i motivi per cui si può impugnare. La legge, infatti, non permette di utilizzare il ricorso per rimettere in discussione la volontaria scelta dell’imputato di accordarsi sulla pena.
I giudici hanno chiarito che contestare la responsabilità penale o la congruità della pena, dopo averla concordata, è una palese violazione dello spirito del patteggiamento. Questo rito si basa proprio sulla rinuncia dell’imputato a un processo dibattimentale in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione su questi punti svuoterebbe di significato l’istituto stesso. Pertanto, i motivi sollevati sono stati ritenuti ‘non consentiti dalla legge’, portando a una dichiarazione di ricorso patteggiamento inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze processuali definitive. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che la possibilità di impugnare la sentenza è estremamente limitata. Non è possibile ‘tornare indietro’ e contestare il merito della decisione, come la colpevolezza o l’entità della sanzione, che sono state oggetto dell’accordo con il Pubblico Ministero. La presentazione di un ricorso basato su tali motivi non solo è destinata al fallimento, ma espone anche al rischio concreto di una condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie, aggravando la posizione dell’imputato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la colpevolezza o l’entità della pena?
No, secondo la decisione in esame, basata sull’art. 448 bis c.p.p., non è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la responsabilità penale o la congruità della pena, in quanto questi aspetti sono oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero.
Qual è la base giuridica per dichiarare inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per motivi di merito?
La base giuridica è l’articolo 448 bis del codice di procedura penale, che limita espressamente i motivi per cui si può presentare ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, escludendo quelli relativi al merito della colpevolezza e alla misura della pena concordata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 19975/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p. per il reato previsto dall’art.73 d.p.r. n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità e alla congruit Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell’art. 448 bis c.p.p., non co legge;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la con ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.