Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Lezione della Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, stabilendo che un generico errore di calcolo della pena non è motivo sufficiente per l’impugnazione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Caso: Dall’Accordo alla Contestazione
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Brindisi. L’imputato, accusato del reato di omicidio stradale previsto dall’art. 589-bis del Codice Penale, aveva concordato con l’accusa l’applicazione di una pena. Successivamente, tuttavia, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, lamentando una “violazione di legge per errore nel calcolo della pena”. L’obiettivo era ottenere una revisione della sanzione pattuita.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Secondo la Legge
La Corte Suprema ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’articolo 448, comma 2-bis, del Codice di Procedura Penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), pone dei paletti molto precisi all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. A differenza delle sentenze ordinarie, il ricorso patteggiamento non può essere basato su qualsiasi motivo.
La legge stabilisce che il ricorso è consentito solo per motivi specifici, tra cui la mancata espressione del consenso da parte dell’imputato, vizi procedurali gravi o, aspetto cruciale nel nostro caso, l’illegalità della pena applicata. Non è sufficiente, quindi, sostenere un semplice errore nel calcolo, ma è necessario dimostrare che la pena concordata e applicata sia contraria alla legge (ad esempio, perché supera i limiti massimi o non rispetta i minimi edittali).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, il motivo addotto dal ricorrente – l’errore nel calcolo della pena – è stato giudicato “generico”. Non è stato specificato in che modo tale errore avrebbe reso la pena “illegale”, che è il presupposto richiesto dalla norma per poter accedere al giudizio di legittimità.
In secondo luogo, e di conseguenza, il ricorso non rientrava in nessuna delle categorie di impugnazione ammesse dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: un conto è un errore di calcolo, un altro è una pena illegale. Senza l’allegazione di quest’ultima, la porta del ricorso contro una sentenza di patteggiamento rimane chiusa. La decisione richiama esplicitamente una precedente sentenza (n. 46765/2021) che aveva già tracciato questa linea interpretativa.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è una strada stretta e impervia. Prima di intraprenderla, è essenziale una valutazione rigorosa dei motivi, che devono corrispondere esattamente alle ipotesi tassative previste dalla legge. Un ricorso basato su motivazioni generiche o non consentite non solo non porterà al risultato sperato, ma esporrà il ricorrente a sanzioni economiche aggiuntive, aggravando la sua posizione processuale.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi specificamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del Codice di Procedura Penale, che sono più restrittivi rispetto a quelli previsti per le sentenze ordinarie.
Un errore nel calcolo della pena è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un generico motivo di “errore nel calcolo della pena” non è sufficiente. Per poter impugnare validamente la sentenza di patteggiamento, il ricorrente deve allegare e dimostrare che la pena applicata è “illegale”, ovvero contraria a norme imperative di legge.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a LATRONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI
Fiat – U avviso alle parti4
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all’art.589 bis, commi 1 e 6, cod. pen. commesso in Ostuni il 14 giugno 2022;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (violazione di legge per errore nel calcolo della pena), generico e, comunque, non deducibile ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), non essendo allegata l’illegalità della pena (Sez. 2, n.46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322 – 01);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
estensore GLYPH
Il Pr