Ricorso Patteggiamento Inammissibile: i Limiti Tassativi secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo penale, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto quando un ricorso patteggiamento inammissibile è l’unica conseguenza possibile, ribadendo la natura eccezionale di tale impugnazione. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la logica deflattiva del rito e le precise condizioni stabilite dal legislatore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, ritenendo che il giudice di merito avesse commesso un errore di diritto nel ratificare l’accordo sulla pena.
I Motivi del Ricorso e la Disciplina del Patteggiamento
Il ricorrente lamentava, in sostanza, una violazione di legge derivante dalla mancata verifica, da parte del giudice, dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto, prima di applicare la pena concordata, accertare che non vi fossero le condizioni per una sentenza di assoluzione immediata.
Tuttavia, la normativa in materia di impugnazione delle sentenze di patteggiamento è estremamente specifica. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione. Questa norma limita l’impugnabilità a questioni ben precise, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, con l’obiettivo di rendere la sentenza di patteggiamento tendenzialmente definitiva e stabile.
La Decisione della Corte: Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa e letterale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi proposti dall’imputato non rientravano in alcun modo nel novero di quelli consentiti dalla legge per questo specifico tipo di sentenza. La conseguenza inevitabile è stata una declaratoria di inammissibilità, che ha precluso ogni esame nel merito della doglianza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della motivazione risiede nella natura eccezionale e limitata dell’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito un principio già consolidato in giurisprudenza (richiamando la sentenza Sez. 6, n. 1032 del 2019), secondo cui l’elenco dei motivi di ricorso previsto dall’art. 448, comma 2-bis, è tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva. Il vizio lamentato dal ricorrente, ovvero la presunta omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., non è compreso in tale elenco. La scelta del legislatore è chiara: una volta che le parti si accordano sulla pena, il successivo controllo di legittimità è circoscritto a violazioni di legge specifiche e predeterminate, escludendo una rivalutazione generale della posizione dell’imputato. Pertanto, la doglianza sollevata era, in radice, inammissibile.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che la via del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è stretta e percorribile solo in casi eccezionali. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti, in linea con l’efficienza processuale che il rito speciale intende perseguire. Per i professionisti del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve valutare con estrema attenzione, prima di accedere al patteggiamento, ogni possibile causa di proscioglimento, poiché lo spazio per farle valere in sede di impugnazione è quasi nullo. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti non è solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica, consistente nel pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a ipotesi tassativamente indicate, escludendo molte altre possibili censure.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, cioè la mancata verifica da parte del giudice di merito di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), non rientra nell’elenco tassativo dei vizi di legge per cui è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla definitività della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissi con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologi di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso l sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la manc verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotes violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, R 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024