Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Limiti e Conseguenze secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che consente una definizione rapida del processo. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti ben precisi, soprattutto dopo la riforma del 2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9634/2024) ha ribadito con forza questi paletti, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. L’imputato aveva concordato la pena per i reati di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish. Nonostante l’accordo raggiunto, il suo difensore decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
Nello specifico, il ricorso contestava la valutazione della responsabilità penale, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti e la congruità del trattamento sanzionatorio applicato, ovvero aspetti che attengono al merito della vicenda processuale.
La Decisione sul ricorso patteggiamento inammissibile: Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è netta e si fonda su un principio cardine introdotto dalla legge n. 103 del 2017: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si deduce ‘l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.’. In altre parole, non è più possibile, dopo aver patteggiato, contestare in Cassazione che il giudice non abbia rilevato d’ufficio una causa di non punibilità evidente dagli atti.
La Corte ha osservato che il ricorso presentato non si confrontava minimamente con questa consolidata giurisprudenza. Le censure mosse riguardavano il cuore della valutazione di merito (responsabilità e pena), un’area preclusa all’impugnazione dopo la scelta del rito alternativo del patteggiamento. La decisione di patteggiare implica, infatti, una forma di accettazione della contestazione e della pena, rinunciando a contestarne il merito in un secondo momento.
La Cassazione, richiamando un suo precedente (sentenza n. 4727/2018), ha sottolineato come in questi casi la declaratoria di inammissibilità debba avvenire ‘de plano’, cioè con un’ordinanza emessa senza la celebrazione di un’udienza pubblica, a testimonianza della palese infondatezza del ricorso.
Conclusioni: Cosa Implica questa Ordinanza per la Difesa
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono chiare e hanno importanti implicazioni pratiche. La scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude quasi ogni possibilità di impugnazione successiva sul merito della questione. Il ricorso patteggiamento inammissibile non è un’eventualità, ma una certezza quando le censure non rientrano nei ristretti limiti consentiti dalla legge.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso quantificata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Si tratta quindi non solo di una sconfitta processuale, ma anche di un aggravio economico. Questa pronuncia serve da monito: le vie dell’impugnazione post-patteggiamento sono estremamente strette e tentare di percorrerle al di fuori dei binari normativi porta a una sicura declaratoria di inammissibilità.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è soggetto a limiti molto stringenti. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che è inammissibile il ricorso che lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), chiudendo di fatto la porta a contestazioni sul merito della responsabilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso patteggiamento inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata determinata in tremila euro.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le contestazioni sollevate (relative alla valutazione della responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti e al trattamento sanzionatorio) non rientravano tra i motivi consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, così come stabilito dalla giurisprudenza consolidata e dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari di Milano applicava ad NOME COGNOME la pena concordata per i reati di estorsione e di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 129, 581, 133, 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità del ricorrente, con specifico riguardo all qualificazione giuridica delle condotte contestate ed alla definizione del trattamento sa nzionatorio.
Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da
parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024.