Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei processi penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento, confermando un orientamento consolidato e sottolineando la natura definitiva dell’accordo tra le parti.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dalla decisione di un imputato di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura sulla pena da applicare, l’imputato ha tentato di contestare la decisione davanti alla Suprema Corte, sollevando motivi che, tuttavia, si sono scontrati con i paletti procedurali previsti per questo tipo di sentenze.
Limiti del Ricorso Patteggiamento: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: non tutti i motivi di doglianza sono ammessi quando si impugna una sentenza di patteggiamento. Il ricorso, infatti, non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione il merito della vicenda o la valutazione dei fatti che sono stati posti a base dell’accordo sulla pena.
La Corte ha stabilito che i motivi proposti dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Questa pronuncia ribadisce che la sentenza di patteggiamento cristallizza l’accordo tra accusa e difesa, e il suo sindacato in sede di legittimità è estremamente circoscritto.
Le Motivazioni della Cassazione
Il fulcro della motivazione risiede nella giurisprudenza consolidata riguardante l’obbligo di motivazione del giudice in caso di patteggiamento. La Corte ha spiegato che, per ritenere valida la sentenza, è sufficiente che il giudice abbia fatto riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento se ne ricorrono le condizioni. Il semplice richiamo a questa norma, anche implicito, basta a far presumere che il giudice abbia compiuto la sua verifica, escludendo la presenza di evidenti cause di non punibilità.
Non è richiesta, quindi, una disamina analitica e approfondita per escludere l’innocenza dell’imputato. Questo perché la sussistenza degli elementi di colpevolezza è già stata valutata e concordata tra le parti, e nella sentenza impugnata erano già individuati precisi elementi di fatto che riconducevano la condotta all’ipotesi di reato contestata. Contestare questo aspetto in Cassazione equivarrebbe a chiedere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, nel contesto di un ricorso patteggiamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Le possibilità di impugnazione sono limitate a vizi specifici, come errori nel calcolo della pena, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la violazione di norme procedurali.
In secondo luogo, evidenzia le conseguenze economiche di un’impugnazione infondata. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende. Questo serve da deterrente contro ricorsi meramente dilatori o esplorativi, rafforzando la stabilità delle sentenze di patteggiamento e l’efficienza del sistema giudiziario.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici previsti dalla legge, come errori di calcolo della pena o vizi procedurali. Non è possibile utilizzare il ricorso per rimettere in discussione i fatti o la volontarietà dell’accordo raggiunto.
Cosa deve verificare il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la Cassazione, il semplice richiamo a questa verifica è sufficiente a motivare la sentenza.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AMELIA il 20/07/1988
avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RIETI
dato avvito alle parti;
udita la /relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31052/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che ha applicato, per il reato di cui agli 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, nella motivazione della sentenza d patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di caus proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo d imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta d all’art. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. ascritta al ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentò della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
Il consiglie