Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Vietata
L’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di ‘patteggiamento’ è una questione delicata, regolata da norme precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di questo strumento, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile perché presentato al di fuori dei casi consentiti. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del ricorso contro una pena concordata.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), aveva ottenuto dal Tribunale di Genova una sentenza che applicava la pena di 10 mesi di reclusione per il reato di evasione (art. 385 c.p.) e altro. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla quantificazione della pena concordata.
La Decisione della Corte: Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (‘de plano’), evidenziando la sua manifesta infondatezza. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non solo era generica, ma soprattutto era stata proposta per motivi non contemplati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
La decisione si fonda su un principio cardine del rito del patteggiamento: l’accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena preclude, in linea di massima, una successiva contestazione sulla sua congruità. La legge, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., stabilisce in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Questi motivi sono estremamente specifici e non includono una generica contestazione sulla misura della pena che è stata oggetto dell’accordo. Il ricorso dell’imputato, incentrato proprio sulla pena, si poneva al di fuori di questo perimetro. La Corte ha ritenuto il ricorso ‘generico’ e non pertinente ai casi previsti, rendendolo così irricevibile. La pronuncia di inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile della violazione di queste precise norme procedurali.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: chi sceglie la via del patteggiamento accetta la pena concordata e rinuncia in larga parte alla possibilità di impugnarla. Il ricorso è ammesso solo per vizi specifici e gravi, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata, ma non per rimettere in discussione l’entità della sanzione frutto dell’accordo. La dichiarazione di un ricorso patteggiamento inammissibile non è priva di conseguenze: oltre a non ottenere una revisione della sentenza, il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, aggravando la propria posizione economica. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di intraprendere la via del patteggiamento e, successivamente, quella di un’eventuale impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi specificamente previsti dalla legge, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e contestava la misura della pena, un motivo che non rientra tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. ed altro, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in materia di pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/06/2024.