Ricorso Patteggiamento Inammissibile: La Cassazione Fissa i Paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi confini per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La pronuncia chiarisce che un ricorso patteggiamento inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi addotti non rientrano nel ristretto elenco previsto dalla legge. Questo caso offre un’importante lezione sulla finalità del rito speciale e sui limiti dell’accesso al giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di applicazione della pena, comunemente nota come patteggiamento. Non soddisfatto dell’entità della pena concordata, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la presunta mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
I Limiti Normativi al Ricorso Patteggiamento Inammissibile
Il punto centrale della questione risiede nella modifica normativa introdotta con il comma 2-bis all’articolo 444 del codice di procedura penale. Questa disposizione ha drasticamente limitato le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La legge ora consente il ricorso in Cassazione esclusivamente per i seguenti motivi:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, per quanto possa apparire fondato al ricorrente, non è contemplato dalla norma e, di conseguenza, non può essere oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno rilevato che il motivo proposto – la critica sulla misura delle attenuanti generiche – è palesemente estraneo all’elenco tassativo previsto dal citato comma 2-bis dell’art. 444 c.p.p. La scelta di patteggiare implica l’accettazione della pena concordata, inclusa la valutazione sulle circostanze attenuanti. Tentare di rimettere in discussione questo aspetto in sede di legittimità si scontra con la chiara volontà del legislatore.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato l’evidente estraneità della censura difensiva rispetto al novero dei motivi consentiti. L’introduzione del comma 2-bis ha avuto proprio lo scopo di deflazionare il carico della Cassazione e di conferire maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra le parti. Permettere ricorsi su aspetti discrezionali come la quantificazione delle attenuanti svuoterebbe di significato la riforma. La decisione, pertanto, non è solo una mera applicazione della legge, ma una conferma della ratio del legislatore: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato, può essere messo in discussione solo per vizi strutturali e non per un ripensamento sull’opportunità della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per la difesa tecnica e per gli imputati. La scelta di accedere al rito del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Questioni relative alla quantificazione della pena, come la concessione e la misura delle attenuanti, fanno parte dell’accordo negoziale e non possono essere utilizzate come grimaldello per ottenere una revisione in Cassazione. La conseguenza di un ricorso patteggiamento inammissibile non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, a seguito dell’introduzione del comma 2-bis all’art. 444 del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un elenco tassativo e limitato di motivi.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione è un motivo valido per il ricorso?
No, come chiarito dall’ordinanza, questo tipo di doglianza non rientra tra i motivi consentiti dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale ragione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIRANA( ALBANIA) il 04/04/2003
avverso la sentenza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di COGNOME
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOMECOGNOME imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza»;
Ritenuto che l’evidente estraneità al predetto novero della censura difensiva imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consiglié , ,éstensore GLYPH
Il Presidente