Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9839 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VELLETRI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Velletri, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad NOME COGNOME la pena concordemente richiesta delle parti in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 628 e 99 cod. pen.
La suddetta imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La ricorrente deve essere pertanto condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 febbraio 2024
Il Consigli re estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME e