Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quando un ricorso patteggiamento inammissibile viene dichiarato tale, sottolineando le conseguenze per chi tenta di superare i paletti imposti dal legislatore.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale di Taranto. La condanna riguardava un’ipotesi di reato minore legata agli stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva lamentato vizi di motivazione e violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità penale, cercando di rimettere in discussione il merito della decisione.
I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nelle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha riscritto l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma ha circoscritto in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o non prevista.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente alla valutazione dei fatti o alla sufficienza della motivazione sulla responsabilità, esula da questo perimetro e rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che le censure sollevate dal ricorrente, relative alla motivazione sulla responsabilità, non rientravano in nessuna delle quattro categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha sottolineato che la riforma del 2017 ha volutamente limitato l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità di un accordo processuale raggiunto tra le parti e ratificato dal giudice. Tentare di aggirare questi limiti proponendo motivi non consentiti si traduce in una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e invia un messaggio chiaro: le sentenze di patteggiamento godono di una stabilità rafforzata. Per gli avvocati, ciò significa che l’eventuale ricorso deve essere redatto con estrema precisione, fondandosi esclusivamente sui vizi di legittimità elencati dalla legge. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accordo nel merito è destinato a fallire. Inoltre, la pronuncia di inammissibilità non è priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione che funge da deterrente contro la proposizione di impugnazioni palesemente infondate.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è ammesso solo per quattro specifici motivi elencati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, errata qualificazione giuridica del fatto, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili in questo caso?
I motivi basati su presunti vizi di motivazione e violazione di legge riguardo la ritenuta responsabilità penale sono stati dichiarati inammissibili, perché non rientrano nell’elenco tassativo dei motivi consentiti dalla legge per impugnare un patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1467 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 11/12/1995
avverso la sentenza del 15/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
clate-av;Liso alle parti; L- 4-‘7 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è s lata applica la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. del 1990.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordin alla rite responsabilità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pl mo perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportai e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E ;sere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiest delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-1 GLYPH cod. prc c. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat ), all’er qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorr (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico Tente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ;sa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d( le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmc ride. Così deciso il 02/12/2024