Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Vietato
Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è una strada stretta e ben definita dalla legge. Non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29779/2024) ribadisce un principio fondamentale: un Ricorso Patteggiamento Inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si lamenta di un vizio di motivazione, un motivo non consentito dalla normativa specifica. Analizziamo questa decisione per comprendere i confini dell’impugnazione in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale.
Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa sosteneva un vizio di motivazione. In particolare, si lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Inammissibile
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma disciplina in modo molto restrittivo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La legge stabilisce che il ricorso per Cassazione è consentito solo per un elenco tassativo di motivi, che riguardano specifiche violazioni di legge, come ad esempio un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata.
Crucialmente, tra i motivi ammessi non figura il vizio di motivazione. Ciò significa che non è possibile contestare in Cassazione il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile seguendo una procedura semplificata, detta de plano, riservata ai casi di manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ribadito che la doglianza del ricorrente, relativa alla presunta mancata verifica delle cause di proscioglimento, si traduce in una censura sulla motivazione della sentenza.
Poiché il vizio di motivazione è espressamente escluso dal novero dei motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento, l’impugnazione non poteva che essere respinta. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La logica dietro questa rigorosa limitazione è chiara: il patteggiamento è un accordo tra le parti che trova la sua convenienza nella rapida definizione del processo e in uno sconto di pena. Ammettere un’ampia possibilità di impugnazione, specialmente per motivi legati all’iter argomentativo del giudice, snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in un’ulteriore fase di contenzioso. Il legislatore ha scelto di privilegiare la stabilità di queste sentenze, limitando il controllo della Cassazione a vizi macroscopici e predeterminati, riconducibili alla categoria della ‘violazione di legge’ e non a quella del ‘vizio di motivazione’. La Corte, citando un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019), ha confermato che la scelta legislativa è stata quella di limitare l’impugnabilità per garantire l’efficienza del sistema processuale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Chi accede al rito del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente ridotte. È fondamentale che la difesa valuti attentamente, prima di formalizzare l’accordo, ogni aspetto del procedimento, inclusa l’eventuale presenza di cause di non punibilità. Una volta emessa la sentenza di applicazione della pena, tentare di rimettere in discussione la valutazione del giudice attraverso la lente del vizio di motivazione si tradurrà, come nel caso di specie, in una declaratoria di inammissibilità e in un’ulteriore condanna economica.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, esclude espressamente il vizio di motivazione dai motivi di ricorso ammissibili contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dalla normativa, che non includono la contestazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, in quanto tale censura attiene al merito della motivazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, spesso con una procedura semplificata senza udienza (de plano), e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal onsigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 8364/24 NAJIH
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Ritenuto che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024