Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3363 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, n. in Svizzera DATA_NASCITA COGNOME NOME, n. Giardini – Naxos (Me) DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 311/23 del G.i.p. Tribunale di Messina del 13/06/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
rilevato
che il G.i.p. del Tribunale di Messina, in accoglimento delle richieste concordate con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME le pene rispettive di tre anni e quattro mesi di reclusione e di cinque anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di
partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a plurimi episodi di detto traffico (art. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.);
che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed all’eventuale suo proscioglimento dall’addebito ed il secondo, mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla relativa qualificazione giuridica;
che sono stati, dunque, dedotti motivi di doglianza inammissibili in quanto non contemplati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
che alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
‘dente