Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché la Congruità della Pena non Basta
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che permette di definire il processo in modo più celere. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali no.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. Il ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse carente riguardo alla congruità della pena concordata tra le parti. In sostanza, si contestava non la legalità della pena in sé, ma la sua adeguatezza rispetto al fatto commesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il legislatore ha volutamente ristretto le maglie per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione si fonda sull’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
Le Motivazioni e il Principio di Diritto sul Ricorso Patteggiamento
La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento in Cassazione è consentito esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra accusa e difesa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione irrogata sia contraria alla legge (ad esempio, superiore ai limiti edittali) o non prevista per quel tipo di reato.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla mancanza di motivazione sulla congruità della pena, non rientra in nessuna di queste categorie. La valutazione di adeguatezza della pena è infatti una questione di merito che si considera assorbita dall’accordo stesso tra le parti. Con il patteggiamento, l’imputato accetta la pena proposta in cambio di uno sconto, rinunciando implicitamente a contestarne la congruità. Pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è considerato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza sono estremamente limitate. È fondamentale che la decisione di accedere a questo rito sia ponderata e assistita da una difesa tecnica consapevole dei limiti del successivo ricorso patteggiamento. La sentenza conferma che l’accordo sulla pena cristallizza la valutazione sulla sua adeguatezza, precludendo future contestazioni su questo specifico punto. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Per quali motivi è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si può contestare la congruità della pena concordata in un patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione sulla congruità (cioè l’adeguatezza) della pena non rientra tra i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché tale aspetto si considera definito con l’accordo stesso tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.