Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali no.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che aveva concordato con la pubblica accusa l’applicazione di una pena per il reato di detenzione a fini di spaccio di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti, nello specifico oltre un chilo di cocaina e tre chili di hashish. La richiesta congiunta era stata accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, che aveva emesso la relativa sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, basando la sua impugnazione su un unico motivo: la presunta assenza di motivazione del provvedimento del giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale, che disciplina in modo restrittivo le possibilità di impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che sia il pubblico ministero sia l’imputato possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge per tipo o quantità.
La Corte ha sottolineato come il motivo addotto dal ricorrente – la generica ‘assenza di motivazione’ – non rientri in nessuna di queste categorie tassative. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi di ammissibilità. La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto a sostegno della sua tesi, rendendo l’impugnazione ancora più debole.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato che presenta un ricorso inammissibile è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la decisione, accettando che le possibilità di appello siano circoscritte a vizi specifici e gravi. Qualsiasi tentativo di impugnazione basato su motivi diversi da quelli legalmente previsti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi, tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La ‘mancanza di motivazione’ è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la generica lamentela per assenza di motivazione non rientra tra i motivi specifici per i quali è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che a NOME è stata applicata dal Tribunale su concorde richiesta de la pena di legge per la detenzione a fini di cessione di oltre un chilo di cocaina hashish;
Rilevato che l’imputato con un unico motivo di ricorso lamenta l’assenza di motivazione
Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la se applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione d dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente non ha allegato nessun concreto elemento a suo favore;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente