Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato in Albania il 31/7/1987
avverso la sentenza resa il 2 aprile 2025 dal GIP del Tribunale di Como
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Como, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di COGNOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina, detenzione e porto di pistola meglio precisati tentata truffa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto l’assorbimento del reato di detenzione nel reato di porto di pistola omettendo ogni motivazione al riguardo e per avere inflitto una pena eccessiva.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta
nel caso di specie.
Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso la continenza del reato detenzione in quello di porto di pistola, nel rispetto dei principi affermati al riguar
giurisprudenza di legittimità, e ha ritenuto congrua la pena che non risulta essere il
Quanto alla censura sulla pena va ricordato che l’apprezzamento della congruità o men della sanzione proposta, se non può ovviamente essere espressione di un giudizi
arbitrario svincolato da qualsivoglia parametro anche in termini di ragionevolezza, d in ogni caso costituire l’esito di un giudizio complesso che , utilizzando i
normativamente previsti dal comma 2 dell’art. 444cod.proc.pen. e tenendo conto dell finalità indicate dall’art. 27 Cost. pervenga ad una valutazione di sostanziale adegua
del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all’oggettiva entità del fatto e personalità dell’imputato , sulla scorta dei parametri indicati dall’art. 133 cod.p
sez.5, n.3779 del 24/11/2020 dep.2021, Giuliano, RV 280418-01)==t
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favo della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME grino