Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 12627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 01/10/1998
avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME si è proceduto senza formalità di procedura
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato ad NOME COGNOME la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell’autovettura di NOME COGNOME, parcheggiata sulla pubblica via, danneggiandone la serratura.
L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
Il motivo addotto nel presente ricorso – l’omessa valutazione della congruità della pena – è pertanto inammissibile.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche delta somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 15 gennaio 2025.