Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di deflazionare il carico giudiziario con la tutela dei diritti dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro promemoria sui limiti stringenti imposti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche per chi sceglie questo rito alternativo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Treviso. L’imputato aveva patteggiato una pena per una serie di gravi reati, tra cui tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico.
Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, la difesa ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando due specifiche censure: la mancata motivazione sulla possibilità di un’assoluzione immediata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale e la carenza di motivazione sugli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i vari reati contestati.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una norma specifica e decisiva: l’articolo 448-bis, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta nel 2017, ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Secondo la legge, l’imputato e il pubblico ministero possono impugnare la sentenza di patteggiamento solo per motivi molto specifici:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato classificato in modo errato dal punto di vista legale.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale o non prevista dalla legge.
La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. La richiesta di una motivazione sull’assoluzione ex art. 129 c.p.p. e sulla quantificazione della pena per la continuazione sono questioni di merito che, con l’accordo sul patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica un’accettazione del merito dell’accusa e della pena concordata. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, sollevare questioni che avrebbero dovuto essere discusse e valutate prima di raggiungere l’accordo. La legge limita l’appello per evitare che il patteggiamento diventi uno strumento per ottenere un primo ‘sconto’ di pena e poi tentare di rimettere tutto in discussione in Cassazione.
La decisione è stata presa con una procedura accelerata de plano (senza udienza), prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i ricorsi palesemente inammissibili. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura quasi definitiva della sentenza di patteggiamento. Chi opta per questo rito deve essere pienamente consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte e limitate a vizi specifici che intaccano la legalità dell’accordo o della pena, non la sua opportunità o il merito. La decisione serve da monito: un ricorso contro una sentenza di patteggiamento proposto per motivi non consentiti dalla legge non solo verrà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati dal difensore (mancata motivazione sull’assoluzione e sugli aumenti per la continuazione) non rientrano nell’elenco tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448-bis, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo la norma citata nell’ordinanza, si può fare ricorso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il 05/07/1987
avverso la sentenza del 03/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso del 3 dicembre 2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico
1.1 Il difensore eccepisce la mancata motivazione sulle ragioni che non avevano consentito di disporsi l’assoluzione ai sensi dell’art . 129 cod. proc. pen. e sugli aumenti disposti per la continuazione tra i reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 . ‘Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza’; nel caso in esame, i motivi di ricorso non rientrano in nessuno dei casi indicati.
Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen..
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3 .000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26/03/2025