Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’efficienza processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto quali sono i confini per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, sottolineando le gravi conseguenze di un ricorso basato su motivi non consentiti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Verona, accogliendo la richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato a un imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.300,00 euro di multa per un’ipotesi di reato di lieve entità legata agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sollevando due specifiche doglianze.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il suo ricorso patteggiamento su due motivi principali:
1. Carenza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.: Si lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la possibile presenza di cause di non punibilità, che avrebbero dovuto portare a un proscioglimento immediato invece che a una condanna, seppur patteggiata.
2. Vizio di motivazione sull’entità della pena: Si contestava l’eccessiva severità della sanzione finale applicata, ritenendola sproporzionata.
Questi motivi, tuttavia, si sono scontrati con i limiti tassativi imposti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo cristallino le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. Il punto centrale del ragionamento ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Mancata corrispondenza tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure sollevate dal ricorrente – ossia la mancata valutazione di cause di non punibilità e l’eccessività della pena – non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata per i casi di evidente infondatezza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al rito del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La scelta di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente, in sede di legittimità, questioni che attengono al merito della valutazione del giudice, come la congruità della pena o l’analisi di eventuali cause di proscioglimento.
Le implicazioni pratiche sono severe. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una consistente somma (4.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dall’elevato grado di colpa nel proporre un’impugnazione palesemente priva dei presupposti di legge. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e strategica prima di intraprendere la via del ricorso patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che la pena concordata è troppo alta?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, il vizio di motivazione sull’eccessiva entità della pena non rientra tra i motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi, secondo la legge, sono limitati a questioni riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro un patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il ricorrente è quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45574 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di VERONA
Cd -a c tjaTiVii -o alle parti;ì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 dicembre 2022 il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.300,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per non aver valutato il Tribunale l’eventuale ricorrenza di cause di non punibilità; vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena finale applicatagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore