Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia un accordo tra accusa e difesa, la sentenza che ne deriva non è immune da impugnazioni. Tuttavia, la legge pone dei paletti molto rigidi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15501/2024) ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I fatti del caso
Il caso in esame riguarda un imputato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, ritenendo che la sentenza emessa dal Tribunale non fosse conforme a quanto richiesto.
I motivi del ricorso patteggiamento
Il fulcro del ricorso patteggiamento presentato dalla difesa era il presunto “difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza”. Nello specifico, si lamentava la mancata concessione di due circostanze attenuanti: una prevista dallo stesso articolo 385 c.p. e un’altra dall’art. 62, n. 6, c.p. (riparazione del danno). Secondo la tesi difensiva, questa omissione avrebbe creato una divergenza insanabile tra l’accordo delle parti e la decisione del giudice, rendendo la sentenza invalida.
La decisione della Corte di Cassazione: limiti al ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno richiamato le importanti modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che hanno riscritto le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La norma di riferimento è oggi l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso.
I motivi tassativi per l’impugnazione
Un ricorso patteggiamento è ammesso solo ed esclusivamente per i seguenti vizi:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato: quando il consenso all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
3. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: qualora la sentenza del giudice si discosti in modo sostanziale dall’accordo tra le parti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie consentite. La doglianza sulla mancata applicazione delle attenuanti è stata giudicata una semplice lamentela di merito, non un vero difetto di correlazione. I giudici hanno sottolineato che la deduzione del ricorrente era “astratta” e non trovava conferma negli atti processuali, risolvendosi in una critica all’accordo stesso, che evidentemente non prevedeva l’applicazione di quelle specifiche attenuanti. In altre parole, non si può usare il ricorso per rimettere in discussione il contenuto di un accordo liberamente sottoscritto, a meno che non si configuri uno dei vizi tassativamente elencati dalla legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: le porte della Cassazione per chi ha patteggiato sono molto strette. L’obiettivo del legislatore è quello di dare stabilità alle sentenze emesse con questo rito, evitando ricorsi pretestuosi o volti a rinegoziare l’accordo in un secondo momento. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Un monito chiaro sull’importanza di ponderare attentamente le motivazioni prima di intraprendere la via dell’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un elenco limitato e specifico di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
La mancata concessione di un’attenuante può essere un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo questa ordinanza, una semplice doglianza sull’omessa applicazione di attenuanti, se queste non facevano parte dell’accordo tra le parti, non rientra tra i motivi validi per impugnare la sentenza di patteggiamento, in quanto non costituisce un difetto di correlazione.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME 31 -10NATAN NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusion reato di cui all’art. 385 cod. pen..
Con il ricorso la difesa deduce difetto di correlazione tra richiesta e sentenza quanto a mancata concessione della attenuante di cui al quarto comma dell’art. 385 cod. pen. ed a quella di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con i ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per moti attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridi fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pe misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). A fronte di astratta deduzione con cui si assume la difformità tra “richiesta di pena e la sentenza”, che non trova conferma negli atti, il ric risolve nella semplice doglianza in ordine alla omessa applicazione delle citate attenuan estranee all’accordo intervenuto tra le parti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024