Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41345 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2025 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 23480/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 632/2025, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 31 maggio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ott 1990 n. 309, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di c all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo d legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificaz giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione d legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso GLYPH dicembre 2025