Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Un Appello Contro la Sentenza di Patteggiamento
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Giudice dell’udienza preliminare una sentenza di patteggiamento per il reato di rapina in concorso. La pena concordata era di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione. La contestazione non riguardava un errore di calcolo o l’illegalità della pena, bensì un presunto vizio di motivazione: secondo i ricorrenti, il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della congruità della pena applicata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su una lettura rigorosa della normativa che disciplina l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
L’articolo 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce un elenco chiuso e tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso. L’imputato può contestare la sentenza di patteggiamento esclusivamente per:
1. Vizi della volontà: se il suo consenso all’accordo è stato espresso in modo non libero o consapevole.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore ai limiti massimi o di specie diversa da quella prevista).
L’Inammissibilità del Motivo Sollevato
Nel caso di specie, la difesa lamentava un difetto di motivazione sulla congruità della pena. La Corte ha sottolineato come tale censura esuli completamente dall’elenco tassativo sopra riportato. La valutazione sulla congruità della pena è parte integrante dell’accordo tra le parti e della successiva ratifica del giudice; una volta che l’accordo è perfezionato e la sentenza emessa, non è possibile rimetterla in discussione attraverso un ricorso patteggiamento basato su questo specifico aspetto.
le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione richiamando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. L’istituto del patteggiamento si basa su un accordo negoziale tra accusa e difesa, che trova la sua stabilità proprio nella limitata possibilità di essere messo in discussione. Consentire un sindacato sulla motivazione della congruità della pena snaturerebbe la logica deflattiva e consensuale del rito. La contestazione dei ricorrenti, pertanto, non rientrava in nessuna delle ipotesi legali che permettono l’impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.
le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: il ricorso patteggiamento non è un terzo grado di giudizio aperto a qualsiasi tipo di contestazione. È un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi specifici e gravi che inficiano la validità dell’accordo o la legalità della pena. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che, una volta accettato il patteggiamento, le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. La scelta di questo rito speciale deve quindi essere ponderata attentamente, valutando tutti i pro e i contro, poiché le sue conseguenze sono, nella maggior parte dei casi, definitive.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione sulla congruità della pena?
No, la sentenza chiarisce che questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge per l’impugnazione. Di conseguenza, un ricorso basato su tale censura è inammissibile.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti, ai sensi dell’art. 444, comma 2-bis, c.p.p., sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà delle parti, a difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’applicazione di una pena o di una misura di sicurezza illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in € 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36572 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA (CRAGIONE_SOCIALE)
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA (C.U.I. CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 25/07/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 25/07/2025 emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il GUP del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti la pena di anni 3, mesi 4 reclusione ed € 700 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena applicata nell’accordo delle parti.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento Ł stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l’art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonchØ per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.
4.La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque completamente dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l’impugnazione Ł consentita.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
Ord. n. sez. 1828/2025
CC – 16/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME