Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
Con l’ordinanza n. 8188 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo in modo definitivo quali motivi possono essere validamente presentati per impugnare una sentenza emessa con questo rito speciale. La decisione sottolinea la natura tassativa delle censure ammissibili, escludendo quelle relative alla valutazione della recidiva.
Il Caso: Dal Patteggiamento in Primo Grado al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Lecce. A seguito di richiesta di patteggiamento, un imputato veniva condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e 22.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Contro questa sentenza, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato su un presunto vizio di legittimità relativo al riconoscimento e alla valutazione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione finale della pena.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017).
Questa norma stabilisce che il ricorso patteggiamento è proponibile esclusivamente per i seguenti motivi:
1.  Vizi della volontà: problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento.
2.  Difetto di correlazione: quando la sentenza non corrisponde alla richiesta di patteggiamento concordata tra le parti.
3.  Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4.  Illegalità della pena: nel caso in cui la pena applicata sia illegale per specie o quantità, o sia illegale la misura di sicurezza disposta.
La Corte ha evidenziato come la censura relativa alla valutazione della recidiva non rientri in nessuna di queste categorie. Pertanto, un ricorso basato su tale motivo è, per legge, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La ratio della norma, come spiegato dalla Suprema Corte, è quella di deflazionare il carico giudiziario e di conferire maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra accusa e difesa. Consentire un’ampia facoltà di impugnazione vanificherebbe lo scopo del rito speciale.
La valutazione della recidiva, e più in generale delle circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nell’ambito delle valutazioni di merito del giudice che applica la pena concordata. Non si tratta di un’ipotesi di ‘pena illegale’, ma di una ponderazione che, una volta accettata con il patteggiamento, non può essere rimessa in discussione se non nei ristretti limiti fissati dalla legge.
In aggiunta, la Corte ha notato come il ricorso fosse formulato in modo generico, limitandosi a richiamare una precedente sentenza senza illustrare le concrete ricadute sul caso specifico, un ulteriore profilo di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere gran parte dei possibili vizi della sentenza. Le strategie difensive devono quindi ponderare attentamente questo aspetto.
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un percorso a ostacoli, percorribile solo se si riesce a dimostrare uno dei quattro specifici vizi elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Qualsiasi altro motivo, per quanto fondato possa apparire nel merito, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un’errata valutazione della recidiva?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento sono tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra questi non rientra l’erronea valutazione della recidiva.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8188  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti; GLYPH ìt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 12 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a NOME, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 22.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma :L, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la intervenuta violazione di legge o altre norme giuridiche di cui tenere coni:o con riguardo alla riconosciuta recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato per l’erronea valutazione della recidiva. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pe.n. e pertanto è inammissibili.
Si aggiunge che trattasi di un ricorso costituito da un mero richiamo al contenuto di una sentenza di legittimità senza alcuna illustrazione di ricadute concrete rispetto al fatto specifico.
Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
gpiC I onsigliere estensc3 iuseppe INDIRIZZO,, INDIRIZZO,
Il Presidente