Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 8165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Milano, decidendo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti ha applicato a NOME la pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, T.U. stup. per illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’assenza di congrua motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
- Il ricorso è inammissibile.
Com’è noto, a seguito della “novella” attuata con art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto la nuova disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la suddetta previsione dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il motivo di ricorso dedotto non rientra tra quelli proponibili e l’inammissibilit può essere pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024.