Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle principali vie di definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali sono i confini entro cui è ammissibile un ricorso patteggiamento, chiarendo che non ogni presunta violazione di legge può giustificare un appello alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Brindisi. L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena per reati concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti e il possesso illegale di armi.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione.
L’Unico Motivo di Ricorso e la Sua Inammissibilità
Il difensore ha basato il ricorso su un unico motivo, sostenendo una violazione di legge non meglio specificata. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un controllo preliminare, evidenziando una carenza fondamentale nei presupposti stessi dell’impugnazione.
Ricorso Patteggiamento e i Limiti dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato la possibilità di presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La legge stabilisce che l’imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere in Cassazione solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato (es. furto anziché rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge per specie o quantità.
Qualsiasi altro motivo, inclusa una generica doglianza sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione, non è ammesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione in modo lineare e in piena aderenza al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato che il legislatore ha operato una scelta precisa: limitare l’accesso al giudizio di legittimità per le sentenze di patteggiamento al fine di garantire la stabilità delle decisioni basate su un accordo processuale.
Poiché i motivi presentati dalla difesa non rientravano in nessuna delle quattro categorie tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi di ammissibilità. La conseguenza diretta di tale dichiarazione è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Per gli operatori del diritto, e in particolare per gli avvocati difensori, emerge un chiaro monito: la decisione di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere attentamente ponderata e fondata esclusivamente su uno dei vizi specificamente elencati dalla legge. Presentare un ricorso patteggiamento basato su motivi generici o non consentiti non solo è destinato al fallimento, ma espone il proprio assistito a significative conseguenze economiche. La stabilità dell’accordo processuale prevale, salvo che non siano stati intaccati i pilastri fondamentali della volontarietà del consenso, della legalità della pena e della corretta qualificazione del fatto.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi, secondo la norma, riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OSTUNI il 01/03/1993
avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BRINDISI
dato av46Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del G.u.p del Tribunale di Brindisi del 19 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli ar 81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90, art. 23 I. n. 110 del 1975, in ordine alla detenzione di sostanze stupefacenti e al possesso di armi.
L’unico motivo proposto dal ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Alla dichiarazione di inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen’ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.