Ricorso Patteggiamento: I Limiti Stretti per l’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di contestare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono i confini invalicabili per un ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero una pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati di furto ed evasione, vedeva la sua richiesta accolta dal Tribunale di Treviso. Non soddisfatto della sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione da parte del giudice di primo grado.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotta con la riforma del 2017 (legge n. 103/2017).
I Motivi di Ricorso Ammessi dalla Legge
Questa norma stabilisce un elenco tassativo e limitato di motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo per questioni che riguardano:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso è stato viziato o non liberamente espresso.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
I Motivi dell’Appellante Ritenuti Inammissibili
Le censure mosse dal ricorrente, relative alla violazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di proscioglimento immediato in presenza di determinate cause) e al generico difetto di motivazione, non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito che la scelta legislativa del 2017 è stata quella di stabilizzare le sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le impugnazioni a vizi specifici e rilevanti. L’obiettivo è quello di evitare ricorsi puramente dilatori o basati su questioni che avrebbero dovuto essere valutate prima di raggiungere l’accordo sulla pena. La natura negoziale del patteggiamento implica una rinuncia delle parti a contestare aspetti che non rientrino nei vizi essenziali elencati dal legislatore. La dichiarazione di inammissibilità, in questi casi, può avvenire senza formalità di procedura, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, a conferma della manifesta infondatezza del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chi sceglie la via del patteggiamento: la decisione di accordarsi sulla pena è un passo che preclude, nella maggior parte dei casi, future contestazioni. È essenziale che l’imputato e il suo difensore valutino con estrema attenzione tutti gli aspetti del caso prima di formulare la richiesta, poiché le possibilità di un successivo ricorso patteggiamento sono estremamente ridotte. Un ricorso presentato per motivi non consentiti, come in questo caso, non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000 euro.
Per quali motivi si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 4.000,00 euro.
Perché i motivi proposti dal ricorrente non sono stati accettati?
Perché la lamentata violazione di legge e il difetto di motivazione non rientrano nell’elenco tassativo dei motivi per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/01/2000
avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATI – 0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trev ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico minister di cui agli artt. 624 e 385 cod. pen.;
che, con due motivi, il ricorrente lamenta della violazione dell’art. 129 cod. pr difetto di motivazione;
che le due censure sono proposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, c 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, che ha stabilito ch avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’ della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la senten qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicure
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammis dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid e