Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso in Cassazione?
La scelta del patteggiamento rappresenta una strategia processuale che chiude il procedimento in modo rapido, ma con precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali invece conducono a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un individuo aveva concordato con la Procura una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19 dicembre 2023, aveva ratificato l’accordo, applicando la pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Il Ricorso Patteggiamento in Cassazione
Contro questa sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta mancanza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, secondo la difesa, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto spiegare perché non sussistevano le condizioni per un’assoluzione piena.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
Il legislatore, con la riforma del 2017 (L. n. 103/2017), ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 448 del codice di procedura penale. Questa norma ha circoscritto in modo netto i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo è quello di dare stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa, evitando impugnazioni dilatorie o basate su motivi non essenziali.
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a:
a) L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato);
b) Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (il giudice ha deciso qualcosa di diverso da quanto pattuito);
c) L’erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato è stato classificato in modo sbagliato);
d) L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo proposto per un motivo non consentito dalla legge. I giudici hanno spiegato che il motivo sollevato dalla difesa – la presunta omessa motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna delle quattro categorie elencate nell’art. 448, comma 2-bis.
La decisione della Cassazione è chiara: l’elenco dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è tassativo e non ammette interpretazioni estensive. Il controllo del giudice in sede di patteggiamento sulle cause di non punibilità è un controllo di evidenza, ma la sua eventuale mancata esplicitazione in motivazione non costituisce un vizio che possa essere fatto valere con il ricorso per cassazione, se non rientra nei casi specifici previsti dalla norma.
Le Conclusioni
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione rafforza il principio di stabilità delle sentenze di patteggiamento. La scelta di questo rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di impugnazione. Pertanto, chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza sono estremamente limitate ai soli vizi procedurali e sostanziali espressamente indicati dal legislatore. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità, come nel caso di specie, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quali motivi si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è ammesso solo per motivi che riguardano: a) l’espressione della volontà dell’imputato; b) il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) l’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata.
La mancata motivazione sulla verifica delle cause di assoluzione è un valido motivo di ricorso?
No, la sentenza chiarisce che la dedotta mancanza di motivazione in ordine alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi per cui è consentito proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Gambia DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Bergamo
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2023 il Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e all’ar 337 cod. pen..
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla verifica dell’insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito.
Il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o d misura di sicurezza irrogate.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2024