Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie alternative al processo ordinario. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta significative limitazioni riguardo alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, ribadendo che le doglianze non possono riguardare il merito della responsabilità penale, ma solo vizi specifici previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990), si vedeva applicare la pena richiesta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza.
La Tesi dell’Imputato: la Mancata Valutazione delle Cause di Assoluzione
Il ricorrente sosteneva che il giudice del patteggiamento avesse omesso di motivare in merito all’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, pur avendo patteggiato, l’imputato contestava una presunta affermazione di responsabilità non adeguatamente vagliata dal giudice.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente ristretto l’ambito di appellabilità delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentito esclusivamente per un elenco tassativo di motivi. Questi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge per specie o quantità.
Nel caso specifico, la doglianza dell’imputato non rientrava in nessuna di queste categorie. Lamentare un difetto di motivazione sull’affermazione della responsabilità penale è una questione di merito che il patteggiamento preclude. Scegliendo questo rito, l’imputato accetta implicitamente la propria responsabilità ai fini dell’applicazione della pena concordata, rinunciando a contestarla nel merito. Le censure sollevate, pertanto, sono state considerate “non consentite” nel giudizio di legittimità avverso sentenze di questo tipo.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. Chi opta per questa strada deve essere consapevole che il ricorso in Cassazione non potrà vertere su una riconsiderazione dei fatti o della colpevolezza, ma solo su specifici vizi formali e di legalità della pena. La decisione sottolinea l’importanza di una scelta difensiva ponderata, poiché le conseguenze in termini di impugnazioni sono irreversibili e strettamente circoscritte dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per motivi specifici e tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limitano l’impugnazione a questioni di legalità e procedurali.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza emessa, l’errata qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Lamentare la mancata assoluzione è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo tipo di doglianza, attenendo all’affermazione di responsabilità, non rientra tra i motivi tassativi consentiti, poiché la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il 02/10/1978
avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato avv so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1. D.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere p cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinen all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine all’affermazione del responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipote per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volon dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifica giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglia consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
GLYPH