Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più tecniche della procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i limiti stringenti entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con la decisione in commento, i giudici supremi hanno dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo che non ogni doglianza può trovare spazio in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Como, con cui un imputato si vedeva applicare una pena di sei mesi di reclusione per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione. La difesa lamentava vizi di motivazione e violazione di legge riguardo alla “specifica e adeguata valutazione delle emergenze processuali”, cercando di rimettere in discussione l’operato del giudice di merito.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Procedura Penale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La motivazione di questa decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione, introdotta con la riforma del 2017 (Legge n. 103), ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Secondo la legge, un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
2. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, per quanto fondato possa apparire alla difesa, esula da questo perimetro e non può essere fatto valere davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che le censure sollevate dal ricorrente erano del tutto generiche e non rientravano in nessuna delle quattro categorie tassative previste dalla legge. La difesa si era limitata a contestare la valutazione delle “emergenze processuali” senza specificare in che modo ciò si traducesse in uno dei vizi ammessi dalla norma.
La Corte ha sottolineato che, a seguito della riforma del 2017, non è più possibile utilizzare il ricorso per cassazione per contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento in termini generici o per mettere in discussione il merito della valutazione del giudice. L’obiettivo del legislatore è stato quello di dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, evitando che diventino oggetto di impugnazioni dilatorie o pretestuose. A sostegno della propria decisione, la Corte ha anche richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 4727 del 2018), confermando un orientamento ormai consolidato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle conseguenze pratiche molto chiare. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo conferma che intraprendere un’impugnazione senza solide basi giuridiche, specialmente in un ambito così tecnico come quello del ricorso patteggiamento, può avere costi significativi. La decisione della Cassazione serve da monito: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale importante che, una volta formalizzata, può essere messa in discussione solo entro i ristrettissimi limiti fissati dal legislatore, rendendo di fatto quasi definitiva la sentenza di primo grado.
Per quali motivi è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni addotte dalla difesa erano generiche e non rientravano in nessuna delle categorie tassativamente previste dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 dei TRIBUNALE di COMO
clato-al.D.Li-so-a-1-1-e-parti; GLYPH (. , (2-1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe f con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui a cod. pen..
Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordin “specifica e adeguata valutazione delle emergenze processuali”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla le n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ri invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2 Oboroceanu, Rv. 272014) che si limita a formulare generiche censure che richiamano non pertinenti principi di diritto espressi da questa Corte.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024