Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti Invalicabili
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo rapido, con uno sconto di pena. Ma cosa succede se, dopo aver raggiunto l’accordo, l’imputato cambia idea e vuole contestare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24885/2024) fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione può essere respinta senza nemmeno entrare nel merito. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere la natura definitiva di tale scelta processuale.
I Fatti del Processo
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Pavia. Un imputato, accusato del grave reato di omicidio stradale, aveva concordato con la pubblica accusa, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, una pena di due anni di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione avverso tale sentenza. L’obiettivo era rimettere in discussione la decisione del giudice di primo grado.
Le Ragioni del Ricorso Patteggiamento e l’Intervento della Cassazione
Il ricorso si fondava su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: si contestava il ragionamento del giudice riguardo alla quantità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2. Violazione di legge: si metteva in dubbio la sussistenza stessa degli elementi costitutivi del reato di omicidio stradale.
In sostanza, la difesa tentava di riaprire il dibattito sia sulla pena che sulla colpevolezza, questioni che il patteggiamento mira a definire consensualmente. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha preso una posizione netta, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Disciplina del Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
I giudici hanno basato la loro decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Essi sono:
* Un vizio relativo all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* La mancanza di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Un’erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato è stato classificato in modo sbagliato).
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha osservato che le censure sollevate dall’imputato non rientravano in nessuna di queste categorie. Contestare l’entità della pena concordata o la ricostruzione dei fatti non è un motivo consentito dalla legge per impugnare un patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e rigorosa. Il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa. L’imputato rinuncia a contestare le accuse nel merito in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Permettere un ricorso patteggiamento basato su motivi che rimettono in discussione proprio il merito dell’accusa o la congruità della pena concordata svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
La legge, pertanto, limita l’impugnazione a vizi strutturali dell’accordo o a palesi illegalità, non a un ripensamento successivo. Poiché le doglianze del ricorrente erano estranee a questo perimetro, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione “senza formalità”, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo elevato con l’alto “coefficiente di colpa” nel proporre un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione seria e con conseguenze quasi definitive. Una volta che l’accordo è stato ratificato dal giudice, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente ridotte. È cruciale che l’imputato e il suo difensore valutino attentamente tutti i pro e i contro prima di intraprendere questa strada, poiché non sono ammessi ripensamenti sulla valutazione dei fatti o sulla pena accettata.
La decisione della Cassazione funge da monito: un ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve fondarsi esclusivamente sui vizi specificamente previsti dalla legge. Tentare di utilizzare questo strumento per un riesame generale del caso si traduce non solo in un insuccesso, ma anche in ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente elencati dalla legge, come un difetto nel consenso dell’imputato o l’illegalità della pena applicata.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’ordinanza, basata sull’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi consentiti sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
dato a / Ziso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 dicembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Pavia ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in ordine al reato di omicidio stradale.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio irrogato; violazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reat ascrittogli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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