Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34242 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in GEORGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE DI VELLETRI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza del 15 luglio 2025 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena finale di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di tentato furto in abitazione.
Avverso la sentenza del Tribunale ricorre COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Le censure dedotte risultano assolutamente generiche ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent enza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa,
aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatt o, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. -con riferimento agli elementi indicati nell’imputazione e nell’informativa di reato e relativi allegati né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 2015, Rv. 261802), né si verte in tema di pena illegale.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME