Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile? La Cassazione Chiarisce
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto processuale penale, poiché bilancia l’esigenza di economia processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i confini, sempre più stringenti, entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono i motivi validi per contestare un patteggiamento e quali invece sono destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Due soggetti, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal GIP del Tribunale di Milano una sentenza di patteggiamento per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti in concorso (artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 c.p.).
Nonostante l’accordo raggiunto, entrambi decidevano di proporre distinti ricorsi per Cassazione. Il primo imputato lamentava una generica violazione di legge e un vizio di motivazione. Il secondo, invece, sollevava un motivo più specifico: l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, e non a quella più grave contestata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento: L’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha immediatamente richiamato il quadro normativo di riferimento, ovvero l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Oggi, l’impugnazione è consentita solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il difetto di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla valutazione delle prove o al vizio di motivazione, è espressamente escluso.
La Questione dell’Errore Manifesto nella Qualificazione Giuridica
Il punto cruciale della decisione riguarda il ricorso del secondo imputato. Sebbene l’erronea qualificazione giuridica sia un motivo astrattamente previsto dalla legge, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, nel contesto del patteggiamento, non ogni errore può essere fatto valere. È necessario che si tratti di un errore manifesto.
Cosa significa? La Cassazione spiega che l’errore è ‘manifesto’ quando la qualificazione giuridica data dal giudice è ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. In altre parole, deve essere un errore così evidente e indiscutibile da emergere con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’. Se la qualificazione giuridica è anche solo plausibile o frutto di una scelta interpretativa, il ricorso è inammissibile.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la scelta di non applicare l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 non costituisse un errore manifesto, rientrando quindi nella discrezionalità dell’accordo tra le parti e della valutazione del giudice.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo perché basato su motivi (violazione di legge generica e vizio di motivazione) non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Il secondo perché, pur invocando un motivo formalmente ammesso, non superava la soglia dell’errore manifesto richiesta dalla giurisprudenza consolidata.
La decisione sottolinea la natura negoziale del patteggiamento: l’imputato, accettando il rito, rinuncia a contestare l’accusa nel merito in cambio di uno sconto di pena. Le possibilità di impugnazione sono, di conseguenza, eccezionali e limitate a vizi procedurali o errori giuridici macroscopici.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso e consolidato: impugnare una sentenza di patteggiamento è un’operazione estremamente complessa e con scarse probabilità di successo se non si fonda su uno dei pochi motivi tassativamente previsti dalla legge, interpretati in modo molto restrittivo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’accordo sulla pena deve essere ponderato con estrema attenzione, poiché le successive vie di ricorso sono quasi del tutto precluse. Per l’imputato, la scelta del patteggiamento assume un carattere di quasi definitività. La conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita la possibilità di ricorso a specifici motivi, come vizi nel consenso dell’imputato, un’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Altri motivi non sono ammessi.
Cosa si intende per ‘erronea qualificazione giuridica’ come valido motivo di ricorso contro un patteggiamento?
Si tratta di un errore nell’inquadrare i fatti in una specifica norma penale. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che tale errore deve essere ‘manifesto’, ovvero palesemente evidente, indiscutibile e immediatamente riconoscibile, senza che vi siano margini di opinabilità. Una qualificazione semplicemente discutibile non è sufficiente.
Qual è stata la conseguenza per i ricorrenti in questo caso?
I loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, la sentenza di patteggiamento è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40746 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/06/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME e NOME propongono distinti ricorsi avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pe Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e per il reato di cui ag artt. 110 e 337 cod. pen. (capo B).
Considerato che i motivi di ricorso da entrambi sollevati (per COGNOME, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del emergenze processuali; per COGNOME, erronea qualificazione giuridica del fatto per non essere stata ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d 309/90) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedur penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ric avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ille della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il denunciato;
Considerato, in particolare, quanto all’erronea qualificazione del fatt denunciata dal COGNOME, che, in tema di applicazione della pena su richiesta del parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitat soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ Paolino NOME, GLYPH Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, GLYPH PG c/ Cari Valentino, Rv. 279842): evenienza palesemente non configurabile nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente