Ricorso Patteggiamento: I Rigidi Confini Stabiliti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto processuale penale. Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento e quali sono i limiti imposti dalla legge? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, ribadendo la natura eccezionale di questo strumento di impugnazione e le gravi conseguenze per chi tenta di superarne i confini.
Il caso analizzato offre uno spunto fondamentale per comprendere come la giurisprudenza interpreti le norme introdotte dalla riforma del 2017, volte a definire con precisione i motivi per cui si può contestare un accordo tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso: Dalla Bancarotta al Ricorso
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo. Un soggetto era stato condannato per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta impropria. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione.
La motivazione del ricorso era incentrata sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio la presenza di cause di non punibilità. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato adeguatamente la sua posizione e che, invece della condanna, avrebbe dovuto essere prosciolto. Si trattava, a tutti gli effetti, di una contestazione nel merito della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: La via del ricorso patteggiamento è stretta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure la necessità di una discussione formale. La decisione si fonda su una interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
1. Un vizio nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Un difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Un’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. L’applicazione di una pena illegale o di una misura di sicurezza non consentita dalla legge.
Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero la mancata assoluzione nel merito, non rientra in alcuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti, rendendolo ab origine inammissibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rafforzato il suo verdetto richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, valido anche prima della riforma del 2017. Il patteggiamento è un accordo tra le parti che esonera l’accusa dall’onere della prova. La sentenza che ratifica tale accordo richiede una motivazione sintetica, che si concentra sulla correttezza della qualificazione giuridica, sulla verifica dell’assenza di cause evidenti di proscioglimento (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) e sulla congruità della pena concordata.
Tentare di utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione completa della responsabilità, come se si fosse in un giudizio ordinario, snatura la funzione stessa del patteggiamento. La Corte ha chiarito che il controllo demandato al giudice è un controllo di legalità sull’accordo, non un riesame del fatto. L’imputato, scegliendo il rito speciale, accetta una definizione più rapida del processo in cambio di una riduzione della pena, rinunciando implicitamente a contestare nel merito l’accusa.
Le conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione la propria colpevolezza. I motivi di impugnazione sono eccezionali e rigorosamente circoscritti dalla legge. Proporre un ricorso per motivi non consentiti porta a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce la volontà del legislatore di rendere le sentenze di patteggiamento stabili e difficilmente impugnabili, al fine di garantire l’efficienza e la celerità del sistema giudiziario.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quali motivi si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Si può impugnare solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Bergamo ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la pena concordata in relazione a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta impropria di cui agli ar 216 – 223 L.F..
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale avvocato AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza d cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previs dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’er qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza.
Considerato che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le pa esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi ivi previs con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità d procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore