Ricorso Patteggiamento: Quando e Come si Può Impugnare la Sentenza
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire il processo penale in modo rapido, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo che l’impugnazione è possibile solo per motivi specifici e tassativamente previsti dalla legge. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione Generica
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Ascoli Piceno. La sentenza applicava una pena concordata per una serie di delitti di furto aggravato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il suo ricorso su un motivo molto generico: l’assenza di motivazione da parte del giudice di merito. Questa doglianza, tuttavia, si è scontrata con le rigide previsioni normative che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha lo scopo di limitare l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento, al fine di deflazionare il carico di lavoro della Corte e di dare stabilità a decisioni basate su un accordo tra le parti.
L’Articolo 448, Comma 2-bis: un Elenco Tassativo
La norma stabilisce che l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Errata qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è illegale per specie o quantità, o se è illegale la misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la generica carenza di motivazione, non è ammesso e rende il ricorso, come in questo caso, immediatamente inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici della Cassazione hanno ribadito un orientamento ormai consolidato. Il legislatore ha operato una scelta precisa: circoscrivere il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento a vizi specifici e gravi. La motivazione di una sentenza di patteggiamento è intrinsecamente semplificata, poiché si fonda sull’accordo raggiunto tra accusa e difesa e sulla verifica da parte del giudice che non sussistano cause di proscioglimento e che la qualificazione giuridica e la pena siano corrette. Pretendere una motivazione estesa, come in un processo ordinario, snaturerebbe la funzione stessa del rito alternativo. Lamentare una “assenza di motivazione” in termini generici non rientra in nessuno dei vizi tassativamente indicati dalla legge, configurandosi quindi come un motivo non consentito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. L’ordinanza in esame, infatti, condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma (in questo caso, quattromila euro) alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti per motivi non ammessi dalla legge. La decisione, pertanto, funge da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare scrupolosamente che i motivi del ricorso rientrino nel perimetro ristretto e invalicabile disegnato dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui si può ricorrere, escludendo impugnazioni basate su altre ragioni.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi diversi da quelli previsti dalla legge?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASCOLI PICENO
FatóT5V – Vts15- 31
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Ascoli Piceno del 23 aprile 2024 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitt di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Porto Sant’Elpidio (AP) il 16 ottobre 2023.
Rilevato che il motivo, con cui deduce in maniera generica l’assenza di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del COGNOME ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024.