Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43105 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME NOME Angri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera inferiore
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME in ordine a tre ipotesi di bancarotta fraudolenta (capi 1, 2 e 3), al reato di falso in bilancio commesso il 31 dicembre 2015 (capo 4), al delitto di cui all’art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 5), tutti unificati sot vincolo della continuazione.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., dal reato societario di cui al capo 4, prescritto in data anteriore alla pronuncia della sentenza.
Il ricorrente richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 18953 del 2016 secondo cui la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, dato che l’art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. richiede la forma espressa.
Il 4 ottobre 2024, il difensore dell’imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, una “memoria” con la quale insiste nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il ricorso è stato presentato il 29 maggio 2024, prima della data di applicazione del d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche, e che il procedimento segue le forme dell’art. 611 cod. proc. pen., norma non interessata dagli interventi del rito cartolare emergenziale ex art. 23 dl. n. 137 del 2022 (limitato ai procedimenti ex art. 127 e 614 cod. proc. pen.).
La questione posta dal ricorrente assume rilevanza, in quanto il termine massimo di prescrizione del reato societario sarebbe maturato I’l febbraio 2024, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., deliberata il 21 maggio 2024, tenuto conto di 217 giorni di sospensione (35 giorni per rinvio su istanza del difensore dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021; 182 giorni per rinvio per astensione dal 14 novembre 2023 al 14 maggio 2024).
Sul punto vengono in esame: la previsione dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. (non toccata dagli interventi riformatori del codice di rito) – che richiede al giudice di verificare l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (nel cui novero rientra l’estinzione del reato per prescrizione) -; il disposto dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017) che, nel rito in questione, ha delimitato il novero dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione a quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4.1. Prima della novella del 2017, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dopo aver escluso che richiesta di patteggiamento implichi rinuncia alla prescrizione, avevano stabilito che il controllo cui è chiamato il giudice, a mente dell’art. 129 cod. proc. pen., è a tal punto pregnante che l’omesso o erroneo esercizio del relativo potere integra vizio di legittimità deducibile in cassazione (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 – 01).
4.2. Nel mutato panorama normativo, però, la violazione di legge (tantomeno il vizio di motivazione) non è, come tale, genericamente deducibile, poiché i motivi del ricorso per cassazione sono soltanto quelli indicati dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Per tale ragione può dirsi ormai consolidato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01).
In particolare, si è condivisibilmente affermato che la maturata prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione non è deducibile né rilevabile d’ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’illegalità della pena concordata (Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Chiumiento, Rv. 275027 – 01; conf. Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019, Parigi, Rv. 276517 – 01; Conf. Sez. 3 n. 9346 del 24/01/2024, non massimata).
L’arresto ha trovato l’avallo delle Sezioni Unite che, nell’occuparsi del diverso istituto del cd. concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., hanno avuto modo di osservare che l’approdo delle Sezioni Unite Piergotti è stato rivisto dopo che la riforma del 2017, con l’art. 448-bis cod. proc. pen., «ha introdotto speciali motivi di ricorribilità della sentenza di cd. patteggiamento, al quale ha fatto seguito l’orientamento di legittimità secondo cui la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l’accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l’illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, paragrafo 7).
4.3. Nella specie la prescrizione non è stata eccepita in sede di accordo delle parti e neppure è stata rilevata di ufficio dal giudice ex art. 129 cod. proc. pen..
Il vizio, nei termini dedotti, non è riconducibile all’alveo dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Neppure ricorre una ipotesi di pena illegale, rilevabile di ufficio.
La pena è illegale quando non è conforme a quella stabilita in astratto dalla norma penale (ad es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale; pena relativa ad un reato depenalizzato, per aboliti° criminis o per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma penale, anche se relativa al solo trattamento sanzioNOMErio), mentre la pena applicata per il reato prescritto è in sé legale, mentre illegale è l’effetto dell’errato preliminare accertamento del presupposto sostanziale che attiene all’insussistenza di cause di proscioglimento (così Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Chiumiento, in motivazione). Tuttavia, dopo la legge n. 103 del 2017, tale vizio procedurale non è più deducibile.
Nella specie la pena concordata (anni due e mesi sei di reclusione) non può essere considerata pena illegale perché conforme all’accordo delle parti, rispondente alla volontà dell’imputato ed alla pena prevista dalla legge in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
La memoria dell’imputato è stata trasmessa il 4 ottobre 2024 senza il rispetto del termine di quindici giorni richiesto dall’art. 611 cod. proc. pen., e non può qualificarsi neppure come memoria di replica, poiché non si confronta mai con la requisitoria scritta del pubblico ministero. In ogni caso la memoria si limita a riprodurre il motivo di ricorso, senza introdurre elementi di novità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2024